Statuto tipo per l'Unione tra comuni

STATUTO DELL'UNIONE ... .. (1)

TITOLO I

PRINCIPI1FONDAMENTALI

Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i comuni di .....

Art.2 - Finalità dell'Unione

Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art.4 - Durata dell'Unione

Art.5 - Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

Art.6 - Funzioni dell’Unione

Art.7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione


TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi del 'Unione

Art. 8 - Organi

Capo II -11 Consiglio

Art.9 - Composizione ed organizzazione interna

Art.10 - Competenze

Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente e la giunta

Art. 13 - Elezione del Presidente

Art. 14 - Composizione e nomina della giunta

Art. 15 - Il Presidente

Art. 16 - Il Vicepresidente

Art. 17 - La giunta

Art. 18 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

Art.20 - Normativa applicabile

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.21 - Principi generali

Art.22 - Principi in materia di gestione del personale

Art.23 - Principi di collaborazione

Art.24 - Principi della partecipazione

Art.25 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art.26 - Finanze dell’Unione

Art.27 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.28 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art.29 - Revisione economica e finanziaria

Art.30 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I- Norme transitorie

Art.31 - Segretario

Art.32 - Atti regolamentari

Capo II – Norme finali

Art.33 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.34 - Proposte di modifica dello statuto

Art.35 - Norma finanziaria

Art.36 - Norma finale

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di .....

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di ….. con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata ….. .

2. La sede dell'Unione è situata a ….., i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

5. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati di non appartenere contemporaneamente o di aderire al altra unione o ad altra associazione intercomunale oppure di esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

Art. 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo. delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

2. L'Unione costituisce, ai sensi dell’Art. 11, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente statuto,che quelli conferiti con leggi dello stato o della regione

4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali

Art. 3 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare. l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe,' imposte e tasse.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato (oppure per anni…..) (2).

Art. 5 Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente. con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ….. ha effetto a decorrere dal ….. (3).

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso

4. Nell'assumere rapporti, obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

5.I termini di cui ai commi due e tre debbono in ogni caso consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonchè consentire il rispetto dei termini di legge per la adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d’imposta e comunque di quanto previsto dagli articoli 12 e 14 del d.lgs.77/95.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. E' attribuito all’Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

...;

…;

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, cosi da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni.

Art. 7 Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato dai consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese dì ….. ed ha effetto a decorrere dal ..… (4); con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

2.In ogni caso il trasferimento dell ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire, all’Uninone stessa, ed ai singoli comuni il rispetto dei principi di cui al 5° comma dell’articolo 5 che precede, per ciò che attiene ai rispettivi bilanci e tariffazioni.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Organi dell'Unione

Art. 8 Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi durano in carica ..…(6) anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Capo II

Il Consiglio

Art. 9 Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero pari di consiglieri stabilito in complessivi..........................cosi suddivisi fra i Comuni partecipanti all’Unione:

a)

b)

2. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze (8).

3. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 Competenze

I. Il consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal consiglio ai sensi dell'art.16, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente

3. Il Presidente e la giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati.

5.Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende , istituzioni, società, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione presso enti, aziende , istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge.

I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell’Unione.

6. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3.La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.

4.Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e la giunta

Art. 13 Elezione del Presidente

1.Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento, il consiglio dell'Unione elegge a maggioranza ..... (9) il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano d'età.

Art. 14 Composizione e nomina della giunta

1. La giunta è composta da ..... Assessori (10) nominati dal Presidente dell'Unione e dallo stesso Presidente.

2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l’Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte comunali; possono essere nominati Assessori anche i Sindaci dei comuni che non hanno avuto accesso alla Presidenza.

Art. 15 Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il consiglio approva in apposito documento.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità dì indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina ,alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 16 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 17 La giunta

1. La giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 18 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2.La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 19 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

I. Il Presidente e la, giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno .…. consiglieri. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno ..... consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della giunta.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 20 Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 Principi generali


1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta.

2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.23.

Art. 22 Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 23 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni, forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro- uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con -i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 24 Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative,, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 25 Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.

3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del presente statuto.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

5. I trasferimenti ordinari dei comuni sono definiti sulla base dei seguenti parametri:

a)

b)

c)

6. I trasferimenti straordinari dei comuni riguardano singole causali predefinite d’accordo con i comuni dell’unione.

Art. 27 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurasse la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 28 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’Unione.

Art. 29 Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi- di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 30 Affidamento del servizio di Tesoreria (13)

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 31 Segretario

1. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art.10, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del comune di .…. .

Art. 32 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di.…. .

Capo II

Norme finali

Art. 33 Inefficacia delle nonne regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 34 Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 35 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 36 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.