SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL’UNIONE DI COMUNI DENOMINATA _________________ E COSTITUITA TRA I COMUNI DI _____________________

Art. 1 Principi e finalità

1. Nel rispetto dell’atto costitutivo e dello statuto il consiglio dell’unione dotato di propria potestà regolamentare, detta con il presente regolamento per le funzioni e servizi affidati, le norme fondamentali per l’organizzazione, il funzionamento, lo svolgimento dei servizi e delle funzioni di competenza, nonché per regolare i rapporti finanziari fra i comuni costituenti l’unione stessa, ai sensi dell’art. 26 della L. 142/1990.

2. L’attribuzione di nuove funzioni e servizi, anche ai sensi del 2° c. art. 11 L.142/1990, nonché l’adesione di altri comuni comporta la modifica del presente regolamento e di ogni altro atto assunto dall’unione, nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.

3. Nessun comune aderente può, per le funzioni e servizi di seguito indicati, contemporaneamente appartenere o aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale o esercitarli tramite altra forma associativa o di cooperazione. L’unione promuove l’integrazione ed il miglioramento, tra i comuni che la compongono, dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini dell’unione stessa, anche tramite l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 2 Criteri generali di azione amministrativa

1. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l’unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato, applicando i principi dell’ordinamento dei comuni, purchè compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell’attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

2. All’unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l’adozione di apposite norme regolamentari in materia.

Art. 3 Sede e stemma

1. La sede dell’unione è individuata presso la sede municipale del comune di ________________________ ovvero ___________________________. Gli organi dell’unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell’ambito del territorio dell’unione.

2. L’unione può dotarsi, con deliberazione del consiglio, di un proprio simbolo, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del presidente. Gli uffici dell’unione possono essere situati anche in sedi diverse purché raggruppati per materie e sempre nell’ambito del territorio dell’unione.

Art. 4 Organizzazione amministrativa

1. L’unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli dei comuni partecipanti secondo le norme dello statuto, art. 21 e seguenti.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’unione prevederà la possibilità e le modalità di conferimento delle funzioni vicarie del segretario dell’unione ad un dipendente della categoria D scelto dal presidente dell’unione.

3. Il segretario dell’unione è nominato dal presidente dell’unione stessa fra i segretari dei comuni aderenti, previ accordi con il medesimo e con il comune ove presta servizio. Al segretario dell’unione si applica il comma 68 dell’art. 17 L. 127/97 per ciò che attiene ai compiti.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici può prevedere la nomina da parte del presidente dell’unione del direttore generale, al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di anni quattro rinnovabile per una sola volta. Detta carica può anche essere affidata, sempre a termine, al segretario dell’unione.

Art. 5 Forme di gestione

1. L’unione, per i servizi e le funzioni attribuite alla propria competenza, provvede alle forme di gestione più idonee in relazione al territorio e alla popolazione da servire, utilizzando quelle previste dall'art. 22 L. 142/90.

Art. 6 Finanza e contabilità

1. L’unione per l’attuazione delle funzioni statutarie in materia (art. 26 e segg) si dota di appositi regolamenti,

2. Le risorse dell’unione, definite in sede statutaria sia come risorse proprie sia come trasferimenti, sono versate all’unione sulla base dei parametri predeterminati distintamente per ciò che attiene all’avvio dell’unione che per il periodo di durata.

3. I trasferimenti vengono versati alla tesoreria dell’unione entro giorni (60/90) dalla comunicazione del riparto provvisorio in relazione ai parametri prestabiliti ed agli importi iscritti nel bilancio approvato, dopo di che si applicano gli interessi del _______ sulle somme non corrisposte. Il saldo è versato entro lo stesso termine a seguito della comunicazione del riparto definitivo in base al rendiconto dell’unione.

Art. 7 Primi adempimenti

1. Il trasferimento delle competenze all’unione, unitamente alle relative risorse finanziarie può essere scaglionato nel tempo e comunque deve essere effettuato nel rispetto dei principi di cui al comma 5 dell’art. 5 dello statuto per ciò che attiene alle iscrizioni in bilancio ed al rispetto dei termini per la tariffazione.

2. Il consiglio dell’unione elabora apposito programma, sentiti i sindaci dei comuni aderenti, per le modalità ed i termini dei trasferimenti di cui al comma 1.

Art. 8 Commissioni tecniche

1. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell’unione e da dipendenti dei comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.

2. La commissione tecnica può essere costituita dal presidente anche per studi, pareri e progetti su funzioni e servizi di interesse comunale anche se non svolti in forma associata.