REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI DEL VENETO

1) E’ istituito il Coordinamento delle Unioni dei Comuni del Veneto. La sede del coordinamento è quella dell’Anciveneto.

2) Scopo del coordinamento è di collaborare con gli organi dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari e, individuati i problemi degli enti rappresentati, proporre soluzioni al Consiglio dell’Associazione

3) Il Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti delle Unioni di Comuni costituite nel Veneto e funzionanti.

4) Sono organi del Coordinamento:

a) l’Assemblea;

b) l’esecutivo;

c) il Coordinatore.

5) L’Assemblea è costituita dai Presidente delle Unioni dei Comuni o da componenti gli organi delle stesse designati permanentemente allo scopo del Presidente;

6) Il Comitato esecutivo è costituito da 7 componenti, designati, uno per Provincia, dalle Unioni di ciascuna Provincia riuniti appositamente.

7) Degli organi del Coordinamento fanno parte di diritto i Presidenti della Consulta “Servizi - nuove forme associative” nonché del “Coordinamento Comuni di Minore dimensione Demografica”.

8) Le riunioni degli organi sono convocate e presiedute dal rappresentante delle Unioni componente il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto. 

9) Ai componenti gli organi sarà liquidata, per l’effettiva partecipazione a sedute degli stessi, un gettone di presenza determinato dal Consiglio dell’Associazione. 

approvato all’unanimità nella seduta del 15 luglio 2002.