REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

 

Articolo 1

Costituzione delle Consulte

 

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto vigente sono istituite le seguenti consulte:

 

Articolo 2

Funzioni delle Consulte

 

Oltre ai compiti previsti dall’articolo 11 comma 2 dello Statuto vigente, le Consulte hanno compiti di studio, di approfondimento e di proposta in merito ai problemi dei rispettivi settori ed operano all’interno degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio.

Predispongono inoltre pareri, memorie, documenti nonché propongono iniziative attinenti ad incontri, seminari, convegni su problemi demandati dal Presidente Regionale o dal Comitato Direttivo/Presidenza, con le modalità da questi fissate.

 

Articolo 3

Composizione

 

Ogni Consulta è composta da amministratori comunali nonché da esperti.

Gli amministratori comunali sono designati dal Consiglio Regionale fra gli amministratori comunali della Regione.

Gli esperti, di norma due, su proposta del Presidente, sono designati dalle Consulte stesse fra tecnici di provata esperienza.

 

 

Ogni Consigliere dell’Associazione può far parte di più Consulte.

Il Consiglio regionale può, in qualsiasi momento, rivedere la composizione delle consulte e revocare l’incarico di componente delle stesse.

 

Articolo 4

Funzionamento delle Consulte

 

Il Presidente di ogni Consulta provvede, nella prima seduta della stessa, a designare uno o più vicepresidenti.

Il Presidente convoca la consulta trasmettendo ad ogni componente la stessa un invito scritto contenente l’Ordine del Giorno della seduta ed indicando il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della seduta stessa.

Il Presidente la Consulta può invitare ai lavori della Consulta, di volta in volta, con invito scritto, anche amministratori comunali esterni alla Consulta stessa.

Gli amministratori esterni possono esprimere pareri senza diritto di voto. Un dipendente dell’Associazione, designato dal Direttore, espleta le funzioni di segretario.

 

Articolo 5

Indennità

 

Per la partecipazione ai lavori delle consulte è liquidato un gettone di presenza nel medesimo importo fissato per le sedute del Consiglio.

Agli esperti, componenti le consulte, oltre al gettone di presenza sarà liquidato il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Le liquidazioni relative alle indennità citate sono soggette alle ritenute previste dalla legislazione vigente.

 

Articolo 6

Norme transitorie finali

 

Ogni modifica del presente regolamento è di esclusiva competenza del Consiglio Regionale.

 

 

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 Dicembre 2000.