Seduta del 7 novembre 2006
L’anno duemilasei, nel mese di novembre
il giorno 07, in seconda convocazione, alle ore 15.30, in Rubano, presso la
Sede sociale, su invito del Presidente, Signor Vanni Mengotto, si è riunito il
Direttivo nelle persone dei Signori:
Mengotto
Vanni (Presidente), Andriolo Roberto, Gandini Silvio, Pillon Cesare, Bernardi
Luigi Pietro, Bertipaglia Olindo, Berto Ampelia, Bogoni Paolo, Fortin Paolo,
Marcato Roberto, Pavan Patrizio, Puppato Laura, Sartor Ivano, Tessari Claudio,
Tomasi Pierantonio, Zerbaro Luciano.
Assenti
giustificati: Rondina Aldo, Tegner Massimo, Vendrasco Roberto,
Dalla Vecchia Paolo.
Assenti:
Melotti Caludio.
E’
presente il Prof. Guido Meloni, delegato del Prof. Gian Candido De Martin
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma
Partecipa
alla seduta - che verbalizza - il Direttore D. Menara, assistito da A. Baraldo.
Direttivo,
seduta del 7 novembre 2006.
Il
Presidente, ricordato che nel corso degli Stati Generali convocati lo scorso
anno a Rovigo in occasione del Dire & Fare nel Nord Est si è deciso di
produrre una proposta legislativa regionale, a statuto invariato, relativa alla
costituzione del Consiglio Regionale delle autonomie. Dopo tale incontro il
Direttivo ha delegato la Consulta a seguire la predisposizione del documento
presentando al Direttivo una specifica proposta. Propone perciò, considerata la
presenza del Prof. Guido Meloni di anticipare l’esame dell’oggetto n.6.
Registrato il consenso del Direttivo, invita il collega Ivano Sartor a riferire
in merito.
Oggetto n. 6
–
Il Presidente delle Consulta Affari Istituzionali, Ivano Sartor, fa
presente che l’incarico affidato all’Univerisità Luiss Guido Carli di Roma è
stato portato a termine dal Prof. Gian Candido De Martin e dal suo staff. Una
prima proposta del documento è stata presentata a Roma lo scorso luglio. Nel
corso dell’incontro si proponevano alcuni aggiustamenti del testo. Questa
mattina la Consulta ha esaminato il documento consegnato ai colleghi esprimendo
un parere favorevole. Si attendono ora le osservazioni del Direttivo per una
definitiva stesura del testo e la relativa presentazione al Consiglio
dell’Associazione e all’Assemblea Regionale.
Il
Presidente dopo aver ringraziato Ivano Sartor invita il Prof. Guido
Meloni ad illustrare il documento in parola.
Prof. Guido Meloni espone la propria ipotesi per una
proposta legislativa nella Regione Veneto per l’istituzione della “Assemblea
Permanente degli Enti Locali presso la Regione Veneto”, a statuto invariato.
Egli afferma fra l’altro che, l’art. 114 cost. fonda l’ordinamento repubblicano sui
comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo stato, quali
elementi costitutivi della repubblica e pone su una posizione di sostanziale
pari ordinazione gli enti di governo territoriale, accomunati dalla qualità
essenziale della loro natura autonoma, quali enti esponenziali delle
collettività di riferimento.
Un
significativo contributo può essere ricavato dal nuovo dettato costituzionale
con riferimento alla autonomia finanziaria, che l’art. 119 cost. riconosce
espressamente a tutti i soggetti autonomi, comuni, province, città
metropolitane e regioni. Il che costituisce un forte elemento unificante in
ordine proprio al carattere autonomistico dei livelli territoriali, ponendo, al
contempo, con rinnovata forza, l’esigenza di ricercare nuove forme di
armonizzazione e di relazioni coordinate tra i soggetti istituzionali.
Importanti le potenzialità che il testo di riforma costituzionale del 2001
presenta con la previsione, da un lato, e in attesa della istituzione di una
vera e propria camera delle autonomie territoriali, della commissione
parlamentare per le questioni regionali integrata con i rappresentanti delle
regioni e degli enti locali (art. 11, l.c. 3 del 2001) e, dall’altro, dei
consigli delle autonomie locali, da istituire in ogni regione (art. 123.4,
cost.). I consigli delle autonomie locali, nuovo organo costituzionalmente
necessario delle regioni, la situazione attuativa risulta differenziata, non
solo con riguardo alla diversa configurazione che di esso emerge negli statuti
regionali già adottati, ma in primo luogo con riferimento allo stesso processo
di adozione dei nuovi statuti, non ancora completato in talune regioni,
compresa la Regione Veneto.
La
previsione di cui al quarto comma dell’art. 123 cost., che affida allo Statuto
regionale la disciplina del consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la regione e gli enti locali, riconosce al consiglio delle
autonomie locali un mero ruolo consultivo; disposizione, però, che talune
regioni hanno già opportunamente interpretato, con i nuovi statuti, in maniera
non preclusiva rispetto alla possibilità di affidare al CAL più ampi poteri
collaborativi, di raccordo e di concertazione.
Come
noto, però, già precedentemente alla riforma del titolo V cost. del 2001, si
era andata sviluppando, sul fondamento normativo dell’art. 3 della l. 142 del
1990, una significativa esperienza nella maggior parte delle regioni ordinarie,
volta alla istituzione di appositi organismi di raccordo, collaborazione e
consultazione tra regioni ed enti locali. L’attuazione piena del principio di
sussidiarietà doveva comportare il conferimento delle funzioni di
amministrazione per quanto più possibile al livello comunale e provinciale,
configurando così, finalmente, un nuovo assetto dell’amministrazione nei
sistemi regionali delle autonomie territoriali a tutto favore degli enti
locali, cui avrebbero dovuto contribuire decisamente le stesse regioni con le
relative leggi di attuazione dei conferimenti statali.
In
tale contesto, il d. lgs. 112 ha previsto, all’art. 3.5., che “Le regioni,
nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e
procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a
forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito
delle rispettive competenze”. Norma, quest’ultima, trasfusa successivamente
nell’art. 4.5. del d. lgs. 267 del 2000.
In
questo contesto è da inquadrare la legislazione regionale del Veneto, con la
quale è stata istituita e disciplinata la “Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali”.
Le
regioni che ancora non hanno adottato un nuovo statuto restano legittimate, in
tal modo - pur in assenza di esplicita copertura statutaria e in attesa di
giungere ai nuovi statuti che devono necessariamente prevedere le norme di
riferimento per i CAL - in ordine alla possibile istituzione e disciplina delle
sedi permanenti di raccordo e concertazione tra regioni ed enti locali. La
Regione Veneto, che - ancora priva di un nuovo statuto ben può rivedere la
propria legislazione sulla “Conferenza permanente”, ridefinendone struttura e
funzioni in maniera da renderla più rispondente alle nuove esigenze di
rafforzamento delle relazioni interistituzionali con i rispettivi enti locali,
dando così nuovo corpo alle stesse previsioni statutarie vigenti, che prevedono
comunque un significativo coinvolgimento degli enti locali nella vita della
regione (v. gli artt. 5.2,3; 22.1; 35; 38.1 e soprattutto 54 dello statuto
della Regione Veneto).
Riconosciuto
un possibile campo di intervento del legislatore regionale per la ridefinizione
degli strumenti e delle sedi di raccordo e collaborazione regione – enti
locali, in attesa di una adeguata disciplina statutaria per la istituzione del
CAL, si tratta di passare a considerare gli elementi che possano maggiormente
qualificare l’eventuale intervento legislativo della Regione Veneto in tal
senso.
Si
tratta di ipotesi che si inseriscono, come già rilevato, nell’ambito del
possibile esercizio della competenza legislativa regionale in materia e che
possono pur anticipare, per taluni versi, talune possibili scelte del
legislatore statutario per la istituzione e la disciplina del CAL, senza
peraltro invadere la sfera ad esso espressamente riservata dalla costituzione.
Solo
la Toscana, precedentemente alla riforma del titolo V cost. del 2001, ha
innovativamente introdotto il consiglio delle autonomie locali, composto di
soli rappresentanti di enti locali e istituito presso il consiglio regionale.
La
proposta di riforma legislativa dell’attuale Conferenza Veneta attiene,
pertanto, alla configurazione stessa del rinnovato organismo.
Prime
ipotesi propositive: il nuovo contesto costituzionale e la rafforzata esigenza
di realizzare un sistema permanente di raccordo e consultazione tra regione ed
enti locali, fondato sulla pari dignità degli enti autonomi territoriali, sembra
spingere nella direzione di prefigurare un organismo che si ponga quale sede
unitaria di rappresentanza del sistema degli enti locali della regione; una
composizione rappresentativa forte e diretta dei soli enti locali; esigenza di
rafforzare il sistema complessivo delle relazioni interistituzionali tra
regione ed enti locali, sembra favorire una competenza per così dire generale
dell’organismo rappresentativo degli enti locali nei confronti della regione
complessivamente considerata, sia per quanto attiene alla funzione legislativa,
che a quella più propriamente di indirizzo politico e di governo; la sede
dell’organismo rappresentativo degli enti locali deve assumere una specifica
collocazione autonoma rispetto ai singoli organi della regione.
Il
ruolo in chiave articolata, come sede di consultazione, ma anche di raccordo e
concertazione tra regione ed enti locali, nonché di studio, informazione,
confronto, coordinamento e proposta su temi di particolare interesse degli enti
locali.
Per
la denominazione del nuovo organismo di raccordo una possibile ipotesi potrebbe
essere quella di ricorrere alla formula “Assemblea permanente degli enti locali
presso la regione”, che potrebbe racchiudere gli elementi caratterizzanti il nuovo modello che si intende perseguire,
esaltandone il profilo rappresentativo nei confronti dell’intero sistema
regionale.
La
scelta di puntare ad una sede permanente, forte per le relazioni istituzionali
tra regioni ed enti locali, sembra condurre a preferire la rappresentanza dei
soli enti locali della regione (comuni, unioni di comuni, province, comunità
montane). La caratterizzazione rappresentativa impone una espressione diretta
dei rappresentanti da parte degli enti locali; ciò può avvenire con la
previsione sia di membri di diritto (del Presidente dell’ANCI Veneto, del
Presidente dell’Unione regionale delle Province del Veneto e del Presidente
dell’UNCEM Veneto) che di membri elettivi.
Nulla
esclude di poter prevedere la partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti,
sia regionali (consiglieri e componenti della giunta), che espressione
ulteriore delle associazioni regionali degli enti locali, con il solo diritto
di parola.
Rimane
però da sciogliere un ulteriore nodo relativamente alla composizione del nuovo
organismo, che attiene alla individuazione dei rappresentanti locali. Quale
sede unitaria di rappresentanza degli enti locali nei confronti della regione
considerata nel suo insieme, e quindi sia con riguardo alle funzioni più
propriamente legislative (consiglio), che a quelle di indirizzo politico e di
governo (giunta), sembra senz’altro da
preferire la composizione frutto di una rappresentanza sia degli esecutivi che
dei consigli locali. Ciò garantirebbe non solo un livello rappresentativo più
elevato delle realtà istituzionali locali, ma anche una più adeguata dialettica
interna allo stesso.
Per
quanto riguarda la rappresentanza degli esecutivi locali, le figure cui fare
riferimento sembrano potersi agevolmente individuare nei sindaci e presidenti
delle province, nonché nei presidenti delle comunità montane e delle unioni di
comuni, salvo determinarne le quote di diritto e quelle invece elettive, nonché
la possibile delega a partecipare alle singole riunioni a favore di ulteriori
componenti degli esecutivi locali (v.).
Per
quanto concerne invece la rappresentanza assembleare, si tratta di valutare se
ci si possa limitare a prevedere una presenza dei soli presidenti dei consigli
comunali e provinciali o, piuttosto, anche quella di taluni consiglieri.
Il
modello di rappresentanza esclusivamente istituzionale è formato da 50 membri.
Numero 17 membri di diritto: presidenti di provincia (7), sindaci di comuni
capoluogo (7), presidente dell’ANCI Veneto (1), presidente dell’Unione
regionale delle Province del Veneto (1), presidente dell’UNCEM Veneto (1).
Numero 33 membri elettivi: sindaci di comuni non capoluogo (19 eletti su base
provinciale, in numero proporzionale al numero dei comuni per provincia e alla
popolazione residente, tenendo conto delle classi demografiche), presidenti di
consigli provinciali (2 eletti dalla assemblea regionale dei presidenti dei
consigli provinciali), presidenti di consigli comunali (7, uno per provincia
eletto dalla assemblea provinciale dei presidenti dei consigli comunali),
presidenti delle comunità montane (3 eletti dalla assemblea regionale dei
presidenti delle comunità montane, in modo che siano rappresentate le c.m. non
di una sola provincia), presidenti di unioni di comuni (2 eletti dalla
assemblea regionale dei presidenti delle unioni di comuni, in modo che siano
rappresentate le unioni non di una sola provincia).
Il
modello di rappresentanza politico-istituzionale è formato da 55 membri. Numero
17 membri di diritto di composizione invariata rispetto alla proposta
precedente. Numero 38 membri elettivi: sindaci di comuni non capoluogo (14,
eletti su base provinciale, in numero proporzionale al numero dei comuni per
provincia e alla popolazione residente, tenendo conto delle classi
demografiche), rappresentanti consigli comunali (14, eletti 2 per provincia,
dalla assemblea provinciale dei delegati dei consigli comunali), rappresentanti
consigli provinciali (5, eletti dalla assemblea regionale dei delegati dei
consigli provinciali, in modo da rappresentare i consigli di più province),
Presidenti comunità montane (3, eletti dalla assemblea regionale dei presidenti
delle comunità montane, in modo che siano rappresentate le c.m. non di una sola
provincia), presidenti di unioni di comuni (2, eletti dalla assemblea regionale
dei presidenti delle unioni di comuni, in modo che siano rappresentate le
unioni non di una sola provincia).
Sembra
preferibile prefigurare un rinvio piuttosto ampio alla fonte di
autorganizzazione, senza caricare eccessivamente, con vincoli legislativi, lo stesso assetto organizzativo.
La
legge potrebbe limitarsi a prevedere la figura del presidente, eletto
dall’organismo nel suo seno, ed eventualmente quella del vicepresidente e
dell’ufficio di presidenza.
Al
regolamento di autorganizzazione, da adottare con maggioranza qualificata, andrebbe
invece rimessa la disciplina, per quanto non espressamente previsto dalla
legge, relativa a: le modalità di elezione degli stessi organi (presidente,
ecc.);le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute; le condizioni
per la validità delle deliberazioni; le procedure interne di funzionamento e di
organizzazione dei lavori, compresa la possibile istituzione di commissioni e
di gruppi di lavoro; le modalità per indire e svolgere consultazioni della
generalità degli enti locali della regione; le modalità di comunicazione e di
informazione interne e nei confronti della generalità degli enti locali della
regione; le modalità per l’eventuale ratifica di intese e accordi; le norme
sull’organizzazione degli uffici, sull’ordinazione delle spese, sulla
contabilità, i bilanci ed i rendiconti.
La
natura dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione”
dovrebbe portare alla costituzione di appositi uffici, con compiti istruttori e
di supporto al funzione dell’organismo, rimessi alla disciplina del regolamento
interno.
Si
potrebbe prevedere che l’organismo rimane in carica quanto il consiglio
regionale e che viene confermato nella medesima composizione a seguito del
rinnovo del consiglio regionale. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa,
dei rappresentanti in seno all’organismo, comporta la decadenza e la
sostituzione con il nuovo titolare per i membri di diritto e del primo dei non
eletti, per i membri elettivi, salvo la necessità di dover ricorrere nuovamente
alle elezioni, anche a carattere suppletivo.
Potrebbe
essere prevista una indennità per il presidente, in percentuale (20 o 25 %) di
quella del presidente del consiglio regionale, nonché un gettone di
presenza per gli altri componenti,
determinato, dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale o dalla legge
regionale, in rapporto a quello previsto per i consiglieri regionali.
Al
fine di favorire una più incisiva rappresentazione delle istanze regionali e
delle autonomie locali in seno all’organismo, sembra auspicabile prevedere,
rimettendone la disciplina al regolamento interno, la possibile partecipazione
alle sedute dell’ “Assemblea permanente” dei consiglieri regionali, del
presidente e dei componenti della giunta regionale, nonché di ulteriori
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, con il solo
diritto di parola. Potrebbe essere previsto, inoltre, che il presidente della
giunta regionale possa invitare il presidente dell’ ”Assemblea permanente” alle
sedute della giunta, anche su sua richiesta, per esaminare argomenti di
interesse delle autonomi locali e per illustrare gli eventuali pareri espressi.
Allo stesso tempo, potrebbe essere prevista una seduta congiunta annuale tra
“Assemblea permanente” e consiglio regionale, anche al fine della presentazione
di una relazione sullo stato delle autonomie locali che potrebbe essere
predisposta annualmente dalla “Assemblea permanente”. Può essere prevista la
delega da parte dei componenti di diritto a favore di amministratori dei
rispettivi enti o figure vicarie delle associazioni degli enti locali, da
esercitare di volta in volta. Da escludere, invece, ovviamente, la delega per i
componenti elettivi.
Così
come non dovrebbe essere ammessa la delega per sedute di particolare rilievo
Può
delinearsi una articolazione delle funzioni in almeno tre grandi categorie:
pareri obbligatori, intese e accordi, da declinare in relazione al campo di
intervento dei differenti organi regionali.
L’intervento
dell’ “Assemblea permanente” nell’ambito delle attività del consiglio regionale
si traduce essenzialmente nella espressione di pareri obbligatori, che devono
riguardare, da un lato, atti a valenza generale, quali innanzitutto lo statuto,
il bilancio regionale e provvedimenti connessi, nonché gli atti di
programmazione generale; dall’altro, tutti quei provvedimenti legislativi che
attengano più propriamente alla vita degli enti locali e alla definizione dei
rapporti tra questi e la regione. Assumono particolare rilievo le proposte,
anche di iniziativa della giunta regionale, relative: alle modifiche
statutarie; ai provvedimenti riguardanti gli enti locali (forme associative;
definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni; poteri
sostitutivi, ecc.); alla determinazione delle funzioni locali; al riparto delle
risorse finanziarie connesse alle funzioni conferite; alla ripartizione di
competenze tra regione ed enti locali; alla istituzione di enti e agenzie
regionali. Sotto il profilo
procedurale, l’espressione del parere dovrebbe comportare anche un aggravamento
del procedimento legislativo (ad. es. con la richiesta di maggioranze
qualificate) nel caso di mancata adesione da parte del consiglio regionale, in
particolare per i provvedimenti che attengano strettamente all’assetto delle
funzioni locali e al riparto delle risorse finanziarie connesse. Ciò potrebbe
essere previsto, in assenza ancora di adeguata disciplina statutaria, dal
regolamento interno del consiglio regionale (art. 39, St. Veneto), la cui
modifica dovrebbe seguire di pari passo l’intervento legislativo per la
istituzione del nuovo organismo di raccordo regione – enti locali. Non sembra
invece possibile prevedere, in assenza di esplicita previsione statutaria, un
autonomo potere di iniziativa legislativa dell’ “Assemblea permanente degli
enti locali presso la regione”. Ciò tuttavia, potrebbe ben a ragione rientrare
nel potere di proposta alla giunta regionale, quello relativo anche alla
possibile definizione di schemi di disegni di legge, che la stessa giunta
potrebbe successivamente presentare al consiglio con l’intesa raggiunta
preventivamente con l’organismo di raccordo (v.).
Inoltre,
nulla esclude di prevedere una possibile iniziativa legislativa mediata
attraverso i soggetti oggi competenti in base alla norma statutaria (art. 38,
St. Veneto), che sono ogni consiglio provinciale, ogni consiglio di comune
capoluogo di provincia, almeno cinque consigli comunali, i quali potrebbero
recepire ipotesi legislative maturate in sede di organismo di raccordo. Resta,
infine, la possibilità per l’organismo di raccordo di esprimere eventuali
osservazioni su ogni altra proposta depositata in consiglio regionale.
Con
riferimento ai rapporti con la giunta regionale, e alle funzioni da questa
esercitate, l’intervento dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso
la regione” può tradursi, innanzitutto sotto il duplice strumento dell’intesa e
dell’accordo. Per quanto concerne le intese, queste dovrebbero essere previste
innanzitutto nei confronti degli schemi di disegni di legge di interesse precipuo degli enti locali,
analogamente a quanto prefigurato per l’intervento nel procedimento
legislativo: provvedimenti riguardanti gli enti locali (forme associative;
definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni; poteri sostitutivi, ecc.); determinazione
delle funzioni locali; ripartizione di competenze tra regione ed enti locali;
riparto delle risorse finanziarie connesse alle funzioni conferite; istituzione
di enti e agenzie regionali. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi,
invece, le intese sembrano innanzitutto da prevedere per: eventuali atti di
indirizzo e coordinamento (o direttive) delle funzioni amministrative conferite
agli enti locali; atti amministrativi per la definizione dei criteri per la
ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali, salvo che siano
preventivamente stabiliti con legge; atti per i quali sia prevista l’intesa
dalla legge. L’intesa presuppone l’espressione della posizione da parte
dell’“Assemblea permanente”, per la quale sembra necessario prevedere la maggioranza
dei componenti, e del presidente della regione o di assessore da lui delegato.
Con l’intesa l’organismo di raccordo può avanzare anche proposte di modifica
e/o di integrazione. Per garantire l’efficacia dell’intesa dovrebbe essere
previsto che la giunta regionale possa prescinderne solo attraverso una
procedura che esalti il valore dell’intesa stessa, attraverso, ad esempio, una
deliberazione di giunta a maggioranza assoluta, adeguatamente motivata e
facendo comunque conoscere al consiglio regionale, ove competente, con la
relativa trasmissione degli atti, la
posizione dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione”.
Rimane infine la possibilità di prevedere specifici accordi tra regione ed enti
locali in sede di organismo di raccordo, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze. In questo caso, però, andrebbe prevista
l’integrazione dell’“Assemblea
permanente degli enti locali presso la regione” con i membri dell’esecutivo
regionale, presidente della giunta e assessore/i competente/i, chiamati a pronunciarsi per blocchi, regionale e
degli enti locali.
Può
essere previsto, infine, che la giunta chieda pareri all’Assemblea permanente
su qualunque ulteriore questione che ritenga di sottoporre al suo esame.
Particolarmente
significativa appare la possibilità, in termini di garanzia collaborativa, di
prevedere il potere di proporre alla giunta regionale la promozione di
questioni di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale per
atti legislativi statali lesivi dell’autonomia degli enti locali.
Gli
oneri finanziari per il funzionamento dell’ “Assemblea permanente degli enti
locali presso la regione” sono a carico del bilancio regionale.
Laura Puppato. La questione della rappresentanza dei Comuni deve tendere
a rendere fruttuoso il dialogo con la Regione che attualmente è molto
difficile. Un esempio portato è quello della Commissione Regionale per l’Agenda
21 incontratasi 3 volte in 4 anni. Dunque è’ a favore del modello toscano
almeno in un primo periodo per evitare ridondanze.
Ivano Sartor: Spiega che il modello proposto dal Prof. Meloni è stato elaborato
mediando le formulazioni adottate nelle altre regioni. Procede poi con la
divulgazione della posizione assunta dalla Consulta Affari Istituzionali nel
corso dell’ultima seduta: approva il modello politico istituzionale perché
conferisce un riconoscimento ai consigli comunali; sarebbe importante che
l’Assemblea avesse potere di proposta legislativa.
Paolo Fortin. Condivide la composizione politico istituzionale ma
asserisce che per partecipare alle scelte legislative della Regione bisogna
attribuire funzioni propositive e non meramente consultive.
Luciano Zerbaro. Appoggia la proposta ma esprime la propria perplessità
sulla volontà della Regione Veneto a collaborare con gli enti locali.
Pier Antonio Tomasi. Sostiene l’iniziativa perché ciò comporterebbe
un’effettiva partecipazione degli enti locali alle proposte e promulgazioni che
li riguardano. Le rappresentanze devono essere ampie per cui predilige il
modello politico istituzionale, ma sottolinea come la rappresentanza riservata
ai grandi comuni andrebbe ridimensionata data la scarsa partecipazione
dimostrata alla vita dell’Associazione. Per ciò che concerne le funzioni è a
sostegno della concertazione.
Roberto Marcato. Propone un ridimensionamento del numero complessivo dei
membri proposti, in quanto ritiene che i costi per il mantenimento
dell’attività sarà troppo elevato e contestato dai cittadini. Questo può essere
superato dall’attribuzione all’Assemblea di poteri effettivi
Patrizio Pavan. Condividendo la proposta e le osservazioni avanzate dai
colleghi, esprime la necessità di “spingere” affinché la Regione Veneto si doti
degli strumenti più utili al raggiungimento dei propri obbiettivi ed in particolare
del proprio Statuto. E’ favorevole alla concertazione tra Regione ed Enti
Locali, in quanto l’attività regionale riguarda quasi sempre le autonomie
locali e di contro queste ultime sono escluse dai tavoli decisionali che le
riguardano. Valuta positivamente la proposta. All’Assemblea vanno riconosciute
competenze concrete.
Cesare Pillon. Sostiene la necessità di formulare ulteriori utili
proposte su altri temi ricompresi nello Statuto. Inoltre la partecipazione
all’Assemblea dovrebbe essere tarata sul numero di abitanti dei Comuni, in modo
da garantire la presenza di tutte le “classi”. Appoggia la limitazione delle
città capoluogo, che dovrebbero far parte del consesso con i medesimi criteri
previsti per gli altri comuni.
Presidente, Vanni Mengotto. Ringrazia il Prof. Meloni per la relazione che ha il
pregio di evidenziare i limiti legislativi all’interno dei quali ci si può
inserire. Ora è necessaria la stesura di una proposta che definisca in modo
chiaro la posizione dell’Associazione orientata, da dibattito odierno, verso il
modello politico istituzionale. L’assenza degli assessori regionali è
pericolosa perché recide il legame con la giunta, e dunque la possibilità di
dialogo. E’ importante formulare un parere complessivo sul nuovo Statuto
Regionale, inserendo in tale contesto la proposta relativa all’Assemblea
Permanente degli Enti Locali.
Prof. Guido Meloni. Spiega che è possibile la previsione
della partecipazione della Regione all’Assemblea: si tratta di definire se tali
rappresentanti hanno o meno il diritto di voto. Per ciò che concerne il numero
dei membri risulta difficile ridurlo a meno di 50 senza rinunciare
all’equilibrio fra le rappresentanze. I costi di mantenimento del nuovo organo
non saranno elevati, poiché si tratta di gettoni di presenza conferiti per la
partecipazione alle riunioni, fatta salva la volontà di attribuire al
presidente un’indennità.
Ivano Sartor. E’ importante proseguire l’iniziativa
non dimenticando mai come nella precedente legislatura sia fallito il dibattito
attorno allo Statuto Regionale.
Oggetto n. 4
– 5. Il
Presidente comunica che il Consiglio Regionale e l’Assemblea Ordinaria Annuale
si terranno il 4 dicembre 2006 presso Villa San Fermo di Lonigo (VI)
rispettivamente il mattino e il pomeriggio.
Il
Presidente ringraziando i presenti ricorda che l’Ordine del Giorno sarà
ripreso nella seduta del prossimo Direttivo, convocato per il giorno 15
novembre p.v. alle ore 14.00 presso il Municipio del Comune di Padova.
La
seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:00.
Il
Direttore Verbalizzante il Presidente
D. Menara Vanni
Mengotto