Seduta del 7 novembre 2006

 

         L’anno duemilasei, nel mese di novembre il giorno 07, in seconda convocazione, alle ore 15.30, in Rubano, presso la Sede sociale, su invito del Presidente, Signor Vanni Mengotto, si è riunito il Direttivo nelle persone dei Signori:

 

Mengotto Vanni (Presidente), Andriolo Roberto, Gandini Silvio, Pillon Cesare, Bernardi Luigi Pietro, Bertipaglia Olindo, Berto Ampelia, Bogoni Paolo, Fortin Paolo, Marcato Roberto, Pavan Patrizio, Puppato Laura, Sartor Ivano, Tessari Claudio, Tomasi Pierantonio, Zerbaro Luciano.

 

Assenti giustificati: Rondina Aldo, Tegner Massimo, Vendrasco Roberto, Dalla Vecchia Paolo.

 

Assenti: Melotti Caludio.

 

E’ presente il Prof. Guido Meloni, delegato del Prof. Gian Candido De Martin dell’Università LUISS Guido Carli di Roma

 

Partecipa alla seduta - che verbalizza - il Direttore D. Menara, assistito da A. Baraldo.

 

Direttivo, seduta del 7 novembre 2006.

 

Il Presidente, ricordato che nel corso degli Stati Generali convocati lo scorso anno a Rovigo in occasione del Dire & Fare nel Nord Est si è deciso di produrre una proposta legislativa regionale, a statuto invariato, relativa alla costituzione del Consiglio Regionale delle autonomie. Dopo tale incontro il Direttivo ha delegato la Consulta a seguire la predisposizione del documento presentando al Direttivo una specifica proposta. Propone perciò, considerata la presenza del Prof. Guido Meloni di anticipare l’esame dell’oggetto n.6. Registrato il consenso del Direttivo, invita il collega Ivano Sartor a riferire in merito.

 

Oggetto n. 6 – Il Presidente delle Consulta Affari Istituzionali, Ivano Sartor, fa presente che l’incarico affidato all’Univerisità Luiss Guido Carli di Roma è stato portato a termine dal Prof. Gian Candido De Martin e dal suo staff. Una prima proposta del documento è stata presentata a Roma lo scorso luglio. Nel corso dell’incontro si proponevano alcuni aggiustamenti del testo. Questa mattina la Consulta ha esaminato il documento consegnato ai colleghi esprimendo un parere favorevole. Si attendono ora le osservazioni del Direttivo per una definitiva stesura del testo e la relativa presentazione al Consiglio dell’Associazione e all’Assemblea Regionale.

Il Presidente dopo aver ringraziato Ivano Sartor invita il Prof. Guido Meloni ad illustrare il documento in parola.

Prof. Guido Meloni espone la propria ipotesi per una proposta legislativa nella Regione Veneto per l’istituzione della “Assemblea Permanente degli Enti Locali presso la Regione Veneto”, a statuto invariato. Egli afferma fra l’altro che, l’art. 114 cost. fonda l’ordinamento repubblicano sui comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo stato, quali elementi costitutivi della repubblica e pone su una posizione di sostanziale pari ordinazione gli enti di governo territoriale, accomunati dalla qualità essenziale della loro natura autonoma, quali enti esponenziali delle collettività di riferimento.

Un significativo contributo può essere ricavato dal nuovo dettato costituzionale con riferimento alla autonomia finanziaria, che l’art. 119 cost. riconosce espressamente a tutti i soggetti autonomi, comuni, province, città metropolitane e regioni. Il che costituisce un forte elemento unificante in ordine proprio al carattere autonomistico dei livelli territoriali, ponendo, al contempo, con rinnovata forza, l’esigenza di ricercare nuove forme di armonizzazione e di relazioni coordinate tra i soggetti istituzionali. Importanti le potenzialità che il testo di riforma costituzionale del 2001 presenta con la previsione, da un lato, e in attesa della istituzione di una vera e propria camera delle autonomie territoriali, della commissione parlamentare per le questioni regionali integrata con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali (art. 11, l.c. 3 del 2001) e, dall’altro, dei consigli delle autonomie locali, da istituire in ogni regione (art. 123.4, cost.). I consigli delle autonomie locali, nuovo organo costituzionalmente necessario delle regioni, la situazione attuativa risulta differenziata, non solo con riguardo alla diversa configurazione che di esso emerge negli statuti regionali già adottati, ma in primo luogo con riferimento allo stesso processo di adozione dei nuovi statuti, non ancora completato in talune regioni, compresa la Regione Veneto.

La previsione di cui al quarto comma dell’art. 123 cost., che affida allo Statuto regionale la disciplina del consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali, riconosce al consiglio delle autonomie locali un mero ruolo consultivo; disposizione, però, che talune regioni hanno già opportunamente interpretato, con i nuovi statuti, in maniera non preclusiva rispetto alla possibilità di affidare al CAL più ampi poteri collaborativi, di raccordo e di concertazione.

Come noto, però, già precedentemente alla riforma del titolo V cost. del 2001, si era andata sviluppando, sul fondamento normativo dell’art. 3 della l. 142 del 1990, una significativa esperienza nella maggior parte delle regioni ordinarie, volta alla istituzione di appositi organismi di raccordo, collaborazione e consultazione tra regioni ed enti locali. L’attuazione piena del principio di sussidiarietà doveva comportare il conferimento delle funzioni di amministrazione per quanto più possibile al livello comunale e provinciale, configurando così, finalmente, un nuovo assetto dell’amministrazione nei sistemi regionali delle autonomie territoriali a tutto favore degli enti locali, cui avrebbero dovuto contribuire decisamente le stesse regioni con le relative leggi di attuazione dei conferimenti statali.

In tale contesto, il d. lgs. 112 ha previsto, all’art. 3.5., che “Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze”. Norma, quest’ultima, trasfusa successivamente nell’art. 4.5. del d. lgs. 267 del 2000.

In questo contesto è da inquadrare la legislazione regionale del Veneto, con la quale è stata istituita e disciplinata la “Conferenza permanente Regione-Autonomie locali”.

Le regioni che ancora non hanno adottato un nuovo statuto restano legittimate, in tal modo - pur in assenza di esplicita copertura statutaria e in attesa di giungere ai nuovi statuti che devono necessariamente prevedere le norme di riferimento per i CAL - in ordine alla possibile istituzione e disciplina delle sedi permanenti di raccordo e concertazione tra regioni ed enti locali. La Regione Veneto, che - ancora priva di un nuovo statuto ben può rivedere la propria legislazione sulla “Conferenza permanente”, ridefinendone struttura e funzioni in maniera da renderla più rispondente alle nuove esigenze di rafforzamento delle relazioni interistituzionali con i rispettivi enti locali, dando così nuovo corpo alle stesse previsioni statutarie vigenti, che prevedono comunque un significativo coinvolgimento degli enti locali nella vita della regione (v. gli artt. 5.2,3; 22.1; 35; 38.1 e soprattutto 54 dello statuto della Regione Veneto).

Riconosciuto un possibile campo di intervento del legislatore regionale per la ridefinizione degli strumenti e delle sedi di raccordo e collaborazione regione – enti locali, in attesa di una adeguata disciplina statutaria per la istituzione del CAL, si tratta di passare a considerare gli elementi che possano maggiormente qualificare l’eventuale intervento legislativo della Regione Veneto in tal senso.

Si tratta di ipotesi che si inseriscono, come già rilevato, nell’ambito del possibile esercizio della competenza legislativa regionale in materia e che possono pur anticipare, per taluni versi, talune possibili scelte del legislatore statutario per la istituzione e la disciplina del CAL, senza peraltro invadere la sfera ad esso espressamente riservata dalla costituzione.

Solo la Toscana, precedentemente alla riforma del titolo V cost. del 2001, ha innovativamente introdotto il consiglio delle autonomie locali, composto di soli rappresentanti di enti locali e istituito presso il consiglio regionale.

La proposta di riforma legislativa dell’attuale Conferenza Veneta attiene, pertanto, alla configurazione stessa del rinnovato organismo.

Prime ipotesi propositive: il nuovo contesto costituzionale e la rafforzata esigenza di realizzare un sistema permanente di raccordo e consultazione tra regione ed enti locali, fondato sulla pari dignità degli enti autonomi territoriali, sembra spingere nella direzione di prefigurare un organismo che si ponga quale sede unitaria di rappresentanza del sistema degli enti locali della regione; una composizione rappresentativa forte e diretta dei soli enti locali; esigenza di rafforzare il sistema complessivo delle relazioni interistituzionali tra regione ed enti locali, sembra favorire una competenza per così dire generale dell’organismo rappresentativo degli enti locali nei confronti della regione complessivamente considerata, sia per quanto attiene alla funzione legislativa, che a quella più propriamente di indirizzo politico e di governo; la sede dell’organismo rappresentativo degli enti locali deve assumere una specifica collocazione autonoma rispetto ai singoli organi della regione.

Il ruolo in chiave articolata, come sede di consultazione, ma anche di raccordo e concertazione tra regione ed enti locali, nonché di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta su temi di particolare interesse degli enti locali.

Per la denominazione del nuovo organismo di raccordo una possibile ipotesi potrebbe essere quella di ricorrere alla formula “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione”, che potrebbe racchiudere gli elementi caratterizzanti  il nuovo modello che si intende perseguire, esaltandone il profilo rappresentativo nei confronti dell’intero sistema regionale.

La scelta di puntare ad una sede permanente, forte per le relazioni istituzionali tra regioni ed enti locali, sembra condurre a preferire la rappresentanza dei soli enti locali della regione (comuni, unioni di comuni, province, comunità montane). La caratterizzazione rappresentativa impone una espressione diretta dei rappresentanti da parte degli enti locali; ciò può avvenire con la previsione sia di membri di diritto (del Presidente dell’ANCI Veneto, del Presidente dell’Unione regionale delle Province del Veneto e del Presidente dell’UNCEM Veneto) che di membri elettivi.

Nulla esclude di poter prevedere la partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti, sia regionali (consiglieri e componenti della giunta), che espressione ulteriore delle associazioni regionali degli enti locali, con il solo diritto di parola.

Rimane però da sciogliere un ulteriore nodo relativamente alla composizione del nuovo organismo, che attiene alla individuazione dei rappresentanti locali. Quale sede unitaria di rappresentanza degli enti locali nei confronti della regione considerata nel suo insieme, e quindi sia con riguardo alle funzioni più propriamente legislative (consiglio), che a quelle di indirizzo politico e di governo (giunta),  sembra senz’altro da preferire la composizione frutto di una rappresentanza sia degli esecutivi che dei consigli locali. Ciò garantirebbe non solo un livello rappresentativo più elevato delle realtà istituzionali locali, ma anche una più adeguata dialettica interna allo stesso.

Per quanto riguarda la rappresentanza degli esecutivi locali, le figure cui fare riferimento sembrano potersi agevolmente individuare nei sindaci e presidenti delle province, nonché nei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, salvo determinarne le quote di diritto e quelle invece elettive, nonché la possibile delega a partecipare alle singole riunioni a favore di ulteriori componenti degli esecutivi locali (v.).

Per quanto concerne invece la rappresentanza assembleare, si tratta di valutare se ci si possa limitare a prevedere una presenza dei soli presidenti dei consigli comunali e provinciali o, piuttosto, anche quella di taluni consiglieri.

Il modello di rappresentanza esclusivamente istituzionale è formato da 50 membri. Numero 17 membri di diritto: presidenti di provincia (7), sindaci di comuni capoluogo (7), presidente dell’ANCI Veneto (1), presidente dell’Unione regionale delle Province del Veneto (1), presidente dell’UNCEM Veneto (1). Numero 33 membri elettivi: sindaci di comuni non capoluogo (19 eletti su base provinciale, in numero proporzionale al numero dei comuni per provincia e alla popolazione residente, tenendo conto delle classi demografiche), presidenti di consigli provinciali (2 eletti dalla assemblea regionale dei presidenti dei consigli provinciali), presidenti di consigli comunali (7, uno per provincia eletto dalla assemblea provinciale dei presidenti dei consigli comunali), presidenti delle comunità montane (3 eletti dalla assemblea regionale dei presidenti delle comunità montane, in modo che siano rappresentate le c.m. non di una sola provincia), presidenti di unioni di comuni (2 eletti dalla assemblea regionale dei presidenti delle unioni di comuni, in modo che siano rappresentate le unioni non di una sola provincia).

Il modello di rappresentanza politico-istituzionale è formato da 55 membri. Numero 17 membri di diritto di composizione invariata rispetto alla proposta precedente. Numero 38 membri elettivi: sindaci di comuni non capoluogo (14, eletti su base provinciale, in numero proporzionale al numero dei comuni per provincia e alla popolazione residente, tenendo conto delle classi demografiche), rappresentanti consigli comunali (14, eletti 2 per provincia, dalla assemblea provinciale dei delegati dei consigli comunali), rappresentanti consigli provinciali (5, eletti dalla assemblea regionale dei delegati dei consigli provinciali, in modo da rappresentare i consigli di più province), Presidenti comunità montane (3, eletti dalla assemblea regionale dei presidenti delle comunità montane, in modo che siano rappresentate le c.m. non di una sola provincia), presidenti di unioni di comuni (2, eletti dalla assemblea regionale dei presidenti delle unioni di comuni, in modo che siano rappresentate le unioni non di una sola provincia).

Sembra preferibile prefigurare un rinvio piuttosto ampio alla fonte di autorganizzazione, senza caricare eccessivamente, con vincoli legislativi,  lo stesso assetto organizzativo.

La legge potrebbe limitarsi a prevedere la figura del presidente, eletto dall’organismo nel suo seno, ed eventualmente quella del vicepresidente e dell’ufficio di presidenza.

Al regolamento di autorganizzazione, da adottare con maggioranza qualificata, andrebbe invece rimessa la disciplina, per quanto non espressamente previsto dalla legge, relativa a: le modalità di elezione degli stessi organi (presidente, ecc.);le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute; le condizioni per la validità delle deliberazioni; le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, compresa la possibile istituzione di commissioni e di gruppi di lavoro; le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali della regione; le modalità di comunicazione e di informazione interne e nei confronti della generalità degli enti locali della regione; le modalità per l’eventuale ratifica di intese e accordi; le norme sull’organizzazione degli uffici, sull’ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti.

La natura dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione” dovrebbe portare alla costituzione di appositi uffici, con compiti istruttori e di supporto al funzione dell’organismo, rimessi alla disciplina del regolamento interno.

Si potrebbe prevedere che l’organismo rimane in carica quanto il consiglio regionale e che viene confermato nella medesima composizione a seguito del rinnovo del consiglio regionale. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, dei rappresentanti in seno all’organismo, comporta la decadenza e la sostituzione con il nuovo titolare per i membri di diritto e del primo dei non eletti, per i membri elettivi, salvo la necessità di dover ricorrere nuovamente alle elezioni, anche a carattere suppletivo.

Potrebbe essere prevista una indennità per il presidente, in percentuale (20 o 25 %) di quella del presidente del consiglio regionale, nonché un gettone di presenza  per gli altri componenti, determinato, dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale o dalla legge regionale, in rapporto a quello previsto per i consiglieri regionali.

Al fine di favorire una più incisiva rappresentazione delle istanze regionali e delle autonomie locali in seno all’organismo, sembra auspicabile prevedere, rimettendone la disciplina al regolamento interno, la possibile partecipazione alle sedute dell’ “Assemblea permanente” dei consiglieri regionali, del presidente e dei componenti della giunta regionale, nonché di ulteriori rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, con il solo diritto di parola. Potrebbe essere previsto, inoltre, che il presidente della giunta regionale possa invitare il presidente dell’ ”Assemblea permanente” alle sedute della giunta, anche su sua richiesta, per esaminare argomenti di interesse delle autonomi locali e per illustrare gli eventuali pareri espressi. Allo stesso tempo, potrebbe essere prevista una seduta congiunta annuale tra “Assemblea permanente” e consiglio regionale, anche al fine della presentazione di una relazione sullo stato delle autonomie locali che potrebbe essere predisposta annualmente dalla “Assemblea permanente”. Può essere prevista la delega da parte dei componenti di diritto a favore di amministratori dei rispettivi enti o figure vicarie delle associazioni degli enti locali, da esercitare di volta in volta. Da escludere, invece, ovviamente, la delega per i componenti elettivi.

Così come non dovrebbe essere ammessa la delega per sedute di particolare rilievo

Può delinearsi una articolazione delle funzioni in almeno tre grandi categorie: pareri obbligatori, intese e accordi, da declinare in relazione al campo di intervento dei differenti organi regionali.

L’intervento dell’ “Assemblea permanente” nell’ambito delle attività del consiglio regionale si traduce essenzialmente nella espressione di pareri obbligatori, che devono riguardare, da un lato, atti a valenza generale, quali innanzitutto lo statuto, il bilancio regionale e provvedimenti connessi, nonché gli atti di programmazione generale; dall’altro, tutti quei provvedimenti legislativi che attengano più propriamente alla vita degli enti locali e alla definizione dei rapporti tra questi e la regione. Assumono particolare rilievo le proposte, anche di iniziativa della giunta regionale, relative: alle modifiche statutarie; ai provvedimenti riguardanti gli enti locali (forme associative; definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni; poteri sostitutivi, ecc.); alla determinazione delle funzioni locali; al riparto delle risorse finanziarie connesse alle funzioni conferite; alla ripartizione di competenze tra regione ed enti locali; alla istituzione di enti e agenzie regionali. Sotto il profilo procedurale, l’espressione del parere dovrebbe comportare anche un aggravamento del procedimento legislativo (ad. es. con la richiesta di maggioranze qualificate) nel caso di mancata adesione da parte del consiglio regionale, in particolare per i provvedimenti che attengano strettamente all’assetto delle funzioni locali e al riparto delle risorse finanziarie connesse. Ciò potrebbe essere previsto, in assenza ancora di adeguata disciplina statutaria, dal regolamento interno del consiglio regionale (art. 39, St. Veneto), la cui modifica dovrebbe seguire di pari passo l’intervento legislativo per la istituzione del nuovo organismo di raccordo regione – enti locali. Non sembra invece possibile prevedere, in assenza di esplicita previsione statutaria, un autonomo potere di iniziativa legislativa dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione”. Ciò tuttavia, potrebbe ben a ragione rientrare nel potere di proposta alla giunta regionale, quello relativo anche alla possibile definizione di schemi di disegni di legge, che la stessa giunta potrebbe successivamente presentare al consiglio con l’intesa raggiunta preventivamente con l’organismo di raccordo (v.).

Inoltre, nulla esclude di prevedere una possibile iniziativa legislativa mediata attraverso i soggetti oggi competenti in base alla norma statutaria (art. 38, St. Veneto), che sono ogni consiglio provinciale, ogni consiglio di comune capoluogo di provincia, almeno cinque consigli comunali, i quali potrebbero recepire ipotesi legislative maturate in sede di organismo di raccordo. Resta, infine, la possibilità per l’organismo di raccordo di esprimere eventuali osservazioni su ogni altra proposta depositata in consiglio regionale.

Con riferimento ai rapporti con la giunta regionale, e alle funzioni da questa esercitate, l’intervento dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione” può tradursi, innanzitutto sotto il duplice strumento dell’intesa e dell’accordo. Per quanto concerne le intese, queste dovrebbero essere previste innanzitutto nei confronti degli schemi di disegni di legge  di interesse precipuo degli enti locali, analogamente a quanto prefigurato per l’intervento nel procedimento legislativo: provvedimenti riguardanti gli enti locali (forme associative; definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni;  poteri sostitutivi, ecc.); determinazione delle funzioni locali; ripartizione di competenze tra regione ed enti locali; riparto delle risorse finanziarie connesse alle funzioni conferite; istituzione di enti e agenzie regionali. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi, invece, le intese sembrano innanzitutto da prevedere per: eventuali atti di indirizzo e coordinamento (o direttive) delle funzioni amministrative conferite agli enti locali; atti amministrativi per la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali, salvo che siano preventivamente stabiliti con legge; atti per i quali sia prevista l’intesa dalla legge. L’intesa presuppone l’espressione della posizione da parte dell’“Assemblea permanente”, per la quale sembra necessario prevedere la maggioranza dei componenti, e del presidente della regione o di assessore da lui delegato. Con l’intesa l’organismo di raccordo può avanzare anche proposte di modifica e/o di integrazione. Per garantire l’efficacia dell’intesa dovrebbe essere previsto che la giunta regionale possa prescinderne solo attraverso una procedura che esalti il valore dell’intesa stessa, attraverso, ad esempio, una deliberazione di giunta a maggioranza assoluta, adeguatamente motivata e facendo comunque conoscere al consiglio regionale, ove competente, con la relativa trasmissione degli atti,  la posizione dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione”. Rimane infine la possibilità di prevedere specifici accordi tra regione ed enti locali in sede di organismo di raccordo, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze. In questo caso, però, andrebbe prevista l’integrazione  dell’“Assemblea permanente degli enti locali presso la regione” con i membri dell’esecutivo regionale, presidente della giunta e assessore/i  competente/i, chiamati a pronunciarsi per blocchi, regionale e degli enti locali.

Può essere previsto, infine, che la giunta chieda pareri all’Assemblea permanente su qualunque ulteriore questione che ritenga di sottoporre al suo esame.

Particolarmente significativa appare la possibilità, in termini di garanzia collaborativa, di prevedere il potere di proporre alla giunta regionale la promozione di questioni di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale per atti legislativi statali lesivi dell’autonomia degli enti locali.

Gli oneri finanziari per il funzionamento dell’ “Assemblea permanente degli enti locali presso la regione” sono a carico del bilancio regionale.

Laura Puppato. La questione della rappresentanza dei Comuni deve tendere a rendere fruttuoso il dialogo con la Regione che attualmente è molto difficile. Un esempio portato è quello della Commissione Regionale per l’Agenda 21 incontratasi 3 volte in 4 anni. Dunque è’ a favore del modello toscano almeno in un primo periodo per evitare ridondanze.

Ivano Sartor: Spiega che il modello proposto dal Prof. Meloni è stato elaborato mediando le formulazioni adottate nelle altre regioni. Procede poi con la divulgazione della posizione assunta dalla Consulta Affari Istituzionali nel corso dell’ultima seduta: approva il modello politico istituzionale perché conferisce un riconoscimento ai consigli comunali; sarebbe importante che l’Assemblea avesse potere di proposta legislativa.

Paolo Fortin. Condivide la composizione politico istituzionale ma asserisce che per partecipare alle scelte legislative della Regione bisogna attribuire funzioni propositive e non meramente consultive.

Luciano Zerbaro. Appoggia la proposta ma esprime la propria perplessità sulla volontà della Regione Veneto a collaborare con gli enti locali.

Pier Antonio Tomasi. Sostiene l’iniziativa perché ciò comporterebbe un’effettiva partecipazione degli enti locali alle proposte e promulgazioni che li riguardano. Le rappresentanze devono essere ampie per cui predilige il modello politico istituzionale, ma sottolinea come la rappresentanza riservata ai grandi comuni andrebbe ridimensionata data la scarsa partecipazione dimostrata alla vita dell’Associazione. Per ciò che concerne le funzioni è a sostegno della concertazione.

Roberto Marcato. Propone un ridimensionamento del numero complessivo dei membri proposti, in quanto ritiene che i costi per il mantenimento dell’attività sarà troppo elevato e contestato dai cittadini. Questo può essere superato dall’attribuzione all’Assemblea di poteri effettivi

Patrizio Pavan. Condividendo la proposta e le osservazioni avanzate dai colleghi, esprime la necessità di “spingere” affinché la Regione Veneto si doti degli strumenti più utili al raggiungimento dei propri obbiettivi ed in particolare del proprio Statuto. E’ favorevole alla concertazione tra Regione ed Enti Locali, in quanto l’attività regionale riguarda quasi sempre le autonomie locali e di contro queste ultime sono escluse dai tavoli decisionali che le riguardano. Valuta positivamente la proposta. All’Assemblea vanno riconosciute competenze concrete.

Cesare Pillon. Sostiene la necessità di formulare ulteriori utili proposte su altri temi ricompresi nello Statuto. Inoltre la partecipazione all’Assemblea dovrebbe essere tarata sul numero di abitanti dei Comuni, in modo da garantire la presenza di tutte le “classi”. Appoggia la limitazione delle città capoluogo, che dovrebbero far parte del consesso con i medesimi criteri previsti per gli altri comuni.

Presidente, Vanni Mengotto. Ringrazia il Prof. Meloni per la relazione che ha il pregio di evidenziare i limiti legislativi all’interno dei quali ci si può inserire. Ora è necessaria la stesura di una proposta che definisca in modo chiaro la posizione dell’Associazione orientata, da dibattito odierno, verso il modello politico istituzionale. L’assenza degli assessori regionali è pericolosa perché recide il legame con la giunta, e dunque la possibilità di dialogo. E’ importante formulare un parere complessivo sul nuovo Statuto Regionale, inserendo in tale contesto la proposta relativa all’Assemblea Permanente degli Enti Locali.

Prof. Guido Meloni. Spiega che è possibile la previsione della partecipazione della Regione all’Assemblea: si tratta di definire se tali rappresentanti hanno o meno il diritto di voto. Per ciò che concerne il numero dei membri risulta difficile ridurlo a meno di 50 senza rinunciare all’equilibrio fra le rappresentanze. I costi di mantenimento del nuovo organo non saranno elevati, poiché si tratta di gettoni di presenza conferiti per la partecipazione alle riunioni, fatta salva la volontà di attribuire al presidente un’indennità.

Ivano Sartor. E’ importante proseguire l’iniziativa non dimenticando mai come nella precedente legislatura sia fallito il dibattito attorno allo Statuto Regionale.

 

Oggetto n. 4 – 5. Il Presidente comunica che il Consiglio Regionale e l’Assemblea Ordinaria Annuale si terranno il 4 dicembre 2006 presso Villa San Fermo di Lonigo (VI) rispettivamente il mattino e il pomeriggio.

 

Il Presidente ringraziando i presenti ricorda che l’Ordine del Giorno sarà ripreso nella seduta del prossimo Direttivo, convocato per il giorno 15 novembre p.v. alle ore 14.00 presso il Municipio del Comune di Padova.

 

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:00.

 

 

Il Direttore Verbalizzante                                                             il Presidente

          D. Menara                                                                      Vanni Mengotto