CONSULTA POLITICHE SOCIALI SANITA’ PARI OPPORTUNITA’
Seduta del giorno 12 settembre 2006
Presenti: Vendrasco Roberto, Bozzetto Manuele, Marcolongo Leopoldo, Sarracco Sante, Perin Luigi, Sguotti Luciano, Squizzato Pietro, Stocco Federica.
Giustificati: Berto Ampelia, Farina Renato, Gandini Silvio, Merli Gaetano Loris, Morin Rosalino, Pellizzari Andrea, Vecchini Giorgio.
Assenti: Bertaso Franco, Brazzarola Paolo, Busato Tiziano, Concini Livio, Rina Eduardo, Capellozza Marilena, Cortese Fabio, Lo Toro Francesco, Savioli Argia, Verdicchio Dario, Lucianò Giovanni.
La seduta inizia alle ore 15.40 riprendendo l’argomento della volta precedente. Sono presenti i rappresentanti dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione Veneto.
Linee guida di modifica alla D.G.R. 243/2006
Il sig. Sarracco Sante chiede ai rappresentanti della Regione se tali linee guida riguardano anche gli animali “non graditi” all’uomo, ad es. nutrie, piccioni e colombi, per i loro effetti demolitori nei confronti delle costruzioni; il documento non si riferisce a questa tipologia di animali. La regolamentazione della loro presenza, della soppressione, sono competenza comunale poiché “appartengono” al territorio del comune che, in consonanza col servizio veterinario competente, deve provvedere a ciò. Le linee guida in discussione sono un primo passo verso una regolamentazione più esaustiva della materia; tuttavia è necessaria una legge regionale per normare l’ambito specifico sollevato dal Sig. Sarracco. Così come non possono essere previste sanzioni, in un documento di natura amministrativa com’è il presente.
L’articolo 5 prevede, in merito agli animali sinantropi, il potere in capo al sindaco di gestire la cattura e la soppressione. La Consulta chiede che siano specificati chiaramente quali animali sono compresi ed esclusi nel termine “animali sinantropi”.
Il Sig. Perin focalizza l’attenzione dei presenti sull’art. 18 dell’Allegato A, laddove “sconsiglia” l’allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane. Secondo lo stesso, tale attività dovrebbe essere “vietata”, non semplicemente “sconsigliata”. L’assemblea ritiene che anche questo punto sia da sottoporre a correzione, insieme al termine “sinantropi” di cui al precedente art. 5. La Consulta decide che si invii un formale documento alla Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto per chiedere una modifica in questi precisi punti del testo.
I canili nel Veneto.
La Regione sta attualmente curando una programmazione di coordinamento, in modo da integrare, secondo le necessità, le esistenti strutture. La distribuzione canili / rifugi non è omogenea; la proposta è di riunire gli esistenti in pochi centri più efficienti.
Tale soluzione porterebbe anche alla possibilità di finanziare la riorganizzazione anche con risorse regionali.
Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio e vendita degli alimenti
In relazione all’igiene nelle attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio e vendita degli alimenti il 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore una serie di nuovi regolamenti comunitari denominati “pacchetto igiene”: questi, assieme alle loro successive modifiche ed integrazioni, hanno fissato i requisiti sanitari e le norme generali in merito agli alimenti. Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio e vendita degli alimenti sono soggette a procedura di registrazione o di riconoscimento (reg. CE 853/2004.).
Pertanto le attività legate agli alimenti saranno RICONOSCIUTE o REGISTRATE.
RICONOSCIUTE: in possesso di un bollo sanitario (come avviene già oggi) sono le aziende all’ingrosso che fanno attività di produzione, trasformazione, magazzinaggio..(per esempio: macelli, stabilimenti di sezionamento carne, stabilimenti che fanno prodotti a base di latte, laboratori che producono prodotti a base di carne come i salumifici, stabilimenti che depurano i molluschi, ecc…) Per esser riconosciute esiste già un percorso codificato (DGR n 1874 del 24 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni) che verrà comunque aggiornato in base ai nuovi regolamenti. (INGROSSO)
REGISTRATE: avranno un marchio identificativo e saranno tutte quelle attività che non sono comprese nel caso precedente ( stabilimenti che lavorano le verdure, che producono pasta, ecc…) ma dovranno essere registrate anche tutte le attività al dettaglio (bar, ristoranti, macelleria ecc..)
Tutto questo è stato esplicitato con DGR del Veneto 1041 dell’ 11 aprile 2006 allegati C e D, recepimento di accordi stato-regioni a cui si demanda per maggiori dettagli.
L’ intento è quello di attivare un percorso per la REGISTRAZIONE sovrapponibile sia per l’ingrosso (pastifici, lavorazione prodotti vegetali…) che per il dettaglio (bar, ristoranti, macellerie...) e integrato come unico sistema di anagrafe. Tale percorso non può essere scisso da quello autorizzativo sanitario attualmente in essere.
In particolare in luogo della consueta autorizzazione sanitaria prevista dal D.P.R. 327/80 art. 44, questi nuovi regolamenti propongono la REGISTRAZIONE. La procedura di registrazione può essere avviata con la comunicazione di inizio attività (D.I.A), prevista dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La registrazione può essere DIFFERITA o SEMPLICE.
DIFFERITA: tutte le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ( art. 2 L 283/62)
SEMPLICE: tutte le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ( art. 2 L 283/62).
La Consulta propone, al fine di snellire le procedure per le ditte con l’obiettivo comunque di garantire i requisiti sanitari, di ridefinire passaggi e competenze in merito all’autorizzazione sanitaria/registrazione ed in particolare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss si ritiene opportuno affidare l’anagrafe delle attività produttive e la gestione delle registrazioni in quanto gli stessi sono già organi tecnici incaricati di verificare la rispondenza di quanto autocertificato dalla ditta nella D.I.A (asseverazione o documenti equivalenti esempio agibilità e sussistenza requisiti sanitari previsti dalla normativa) e a fare eventuali sopralluoghi.
Si propone, quindi, che il flusso delle informazioni per la registrazione sia il seguente:
- il cittadino si rivolge all’Azienda Ulss presentando una D.I.A. (semplice o differita), dichiarando al momento della presentazione della comunicazione che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma, in funzione dell’attività svolta, sia per i requisiti sanitari sia per i requisiti urbanistici.
- l’Azienda Ulss trasmette ai Comuni la D.I.A. corredata dai documenti comprovanti la presenza dei documenti urbanistici;
- ai Comuni rimane la competenza di eventuali controlli sulla materia in oggetto.
- all’Azienda Ulss spettano le funzioni di registrazione e aggiornamento dell’anagrafe.
Con questo percorso così delineato si propone che la responsabilità autorizzativa venga trasferita dal Sindaco al Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss.
Si propone inoltre che periodicamente (semestralmente) le Aziende Ulss trasmettano ai Comuni i dati relativi alla registrazione delle ditte.
Pubblicizzazione esercizi veterinari
In tema di pubblicizzazione degli esercizi veterinari i rappresentanti regionali espongono sommariamente quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 3559/01, secondo cui la competenza dei comuni è stata allargata a tutti i tipi di struttura veterinaria. Poiché i componenti della Consulta non hanno approfondita conoscenza dell’atto in esame, chiedono che venga messo loro a disposizione per poterne trattare in un futuro incontro.
La seduta viene tolta alle ore 17.48.
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente la Consulta
Alessandro Bottos Roberto Vendrasco