CONSULTA FINANZA LOCALE
Seduta del 30 MAGGIO 2005
Presenti: Marcato Roberto (Presidente), Baldo Alberto, Candiotto Paola, Celeghin Michele, Favaro Antonio, Faretto Rosalinda, Frizzarin Alessandro, Marcato Claudio, Merlo Lino, Perenzin Davide, Piazzi Edmondo, Scantamburlo Fernanda, Settoli Renzo Vettorato Severino, Vighesso Stegano, Zerbaro Luciano.
Giustificati: Verziaggi Mario.
Assenti:Bellot Federico, Bonometti Flavio, Menegozzo Pietro, Pavan Linda.
Ordine del Giorno
1. Nomina vice Presidente Consulta;
2. gettito dell’addizionale sui consumi di energia elettrica e relativi conguagli di trasferimenti erariali;
3. varie ed eventuali.
Il Presidente, inizia con il primo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Vice Presidente della Consulta e propone il Sig. Vettorato Severino, Sindaco di Casalserugo. La consulta approva all’unanimità.
Passa quindi alle varie ed eventuali, informando i presenti che la Camera ha approvato il Decreto Legge per gli Enti Locali. All’interno di questo sono stai tolti dal calcolo inerente il patto di stabilità i finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati, come chiesto dalla Consulta alla Dott.ssa Roncaccia dell’ANCI nazionale, ai Parlamentari ed al Ministero. Questo tema potrebbe rientrare nell’O.d.G. della prossima seduta della Consulta.
Il Presidente segnala inoltre la questione sollevata dal Comune di Rovigo relativa all’IVA sul gas e chiede a qualcuno della consulta, esperto in tal senso, di fare un indagine sul problema.
Il Presidente passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno, argomento che proseguirà poi in sede di Consiglio regionale. Invita il dott. Galesso ad illustrare la situazione attuale.
Relazione del Dott. Galesso:
L'imposta è stata istituita con D.L. n.55/1984, regolamentata successivamente con il D.L. 28.11.1988 n.511 convertito in legge n.20 del 27.1.1989.
Nell'anno 1999, erano in vigore le seguenti aliquote:
Comuni
£.28 per i consumi nelle abitazioni, con esclusione delle potenze impegnate
fino a 3 kw nelle abitazioni di residenza
£.6,5 per i consumi in luoghi diversi dalle abitazioni.
Province
£.11,5 per i consumi in luoghi diversi dalle abitazioni.
Nell'anno 1999, con la legge 13.5.1999 n.133, la disciplina è stata riordinata, con la seguente determinazione:
Comuni
£.36 per i consumi nelle abitazioni di residenza, come sopra;
£.39,5 per i consumi nelle seconde abitazioni.
Province
£.18 per i consumi in luoghi diversi dalle abitazioni (con facoltà di ciascun
Ente di aumentare l'aliquota fino a £.22).
La legge n.133/1999 prevedeva che i maggiori introiti per effetto della modifica delle aliquote, dovevano comportare una corrispondente diminuzione dei trasferimenti statali ordinari, per cui l'impatto sui Bilanci comunali doveva essere neutro.
Tuttavia, per molti Comuni, nei quali insistevano numerose utenze diverse dalle abitazioni, si registrava una diminuzione del gettito, per effetto della cessazione della aliquota relativa, trasferita interamente alle Province.
A seguito delle segnalazioni pertanto, il legislatore è intervenuto con la legge 11.10.2000 n.290, art.5, disponendo che oggetto dei conguagli con i trasferimenti statali ordinari deve essere "ogni variazione in aumento o in diminuzione" del gettito dell'imposta, conseguente al riordino stabilito con la legge n.133/1999, affinchè non venissero sofferenze per i Bilanci dei Comuni.
Occorre precisare che l'addizionale è riscossa dall'Ente gestore e versata direttamente a ciascun Comune o Provincia, mediante rate mensili di importo presunto e conguaglio finale al termine di ogni anno.
Fa eccezione l'addizionale sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 kw, che viene versata in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'economia).
Queste somme, prelevate con decreto del competente Ministro, vengono ripartite tra Comuni e Province, con criteri individuati dal Ministero dell'interno.
Da notare che nell'anno 1989 (D.L. n.332 del 30.9.189 - legge n.384 del 27.11.1989) sono state aggiunte altre aliquote di addizionale, il cui gettito nell'anno 1995 (art.4 D.L. 27.10.1995 n.444 - legge n.539/1995) è stato acquisito all'Erario, consolidando il pari importo di ciascun ente come contributo ordinario, con le modalità di cui alla normativa sulla Finanza locale in vigore per l'anno 1996.
In questa situazione, nell'anno 2000 l'Agenzia delle dogane, con nota n.3168 del 2.8.2000, interpreta, e comunica al Ministero dell'interno, che la norma di cui alla legge n.133/1999 va applicata solo per quanto riguarda ogni aumento di introito da parte dei Comuni, e non anche l'eventualità di minori introiti dovuti alla perdita della quota sui consumi in luoghi diversi dalle abitazioni., negando in tal modo la validità di norma generale emanata con la legge n.290/2000.
In seguito a varie successive vicissitudini (tra cui le pressanti rimostranze dell'ANCI), nell'anno 2002 il Ministero dell'interno ha emanato la circolare n.18 del 22.7.2002, con la quale comunica che il Ministero dell'economia e finanze ha trasmesso in data 25.6.2002 i dati definitivi della differenza di gettito della addizionale, scaturenti dal confronto tra il gettito 2000 ed il gettito 1999. Pertanto ha iniziato ad effettuare i versamenti a conguaglio ai vari Comuni che avevano subito diminuzioni nel gettito complessivo.
La vicenda attuale (come si ricava dalla stampa specializzata) evidenzia una nota della Agenzia delle dogane, che comunica un errore nella stima del gettito effettuata nell'anno 2003.
Non conoscendo esattamente la comunicazione della medesima Agenzia, il recupero stabilito col D.L del 24.3.2005, sembra non possa che riferirsi alla sola parte che riguarda i consumi con potenza impegnata superiore ai 200 kw, e non anche alle altre aliquote che vengono versate direttamente a ciascun Ente. Inoltre appare strano il riferimento ad un anno già abbondante- mente chiuso e quindi con dati certi perché comunicati annualmente dal gestore fornitura energia elettrica.
La seduta viene conclusa, rimandando eventuali osservazioni sulla questione in sede di Consiglio allargato ai Parlamentari Veneti. Viene convocato il prossimo incontro per il giorno 4 luglio p.v. alle ore 15.00.
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente la Consulta
Serena Speranza Roberto Marcato