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SCUOLA: MICRO-NIDI; PUBBLICATA LA DELIBERA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
Si informano i comuni che la Delibera della Conferenza unificata di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.70, comma 5, della L.28.12.01, n.448, è stata pubblicata e quindi se ne riproduce di seguito il testo definitivo, che, come già comunicato nel sito recepisce le osservazioni della Commissione Scuola dell’ANCI. CONFERENZA UNIFICATA (ex art.8 del D. lgs 28.08.97, n.281) Oggetto: Delibera della Conferenza Unificata di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 70, comma 5, della Legge 28.12.01, n.448. LA CONFERENZA UNIFICATA VISTA la L 28.12.01, n.448 recante: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002)” che istituisce all’art.70, comma 1, il fondo per gli asili nido, prevedendo al comma 2, che gli stessi, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali; VISTO il comma 3 del citato art.70 che dispone la ripartizione tra regioni delle suddette risorse che, da queste ultime, sono poi ripartite tra i Comuni che ne facciano richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido, nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro; VISTO il comma 5 del suddetto art. 70 che dispone che le le amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici nazionali, possono istituire nell’ambito dei propri uffici i suddetti micro-nidi, i cui standars minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza Unificata; VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 28 novembre u.s., prot. N.1218/2002/GAB, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; CONSIDERATO che, sede tecnica il 10 dicembre u.s., il rappresentante della Regione Veneto, a nome del Coordinamento tecnico interregionale, ha consegnato un documento di osservazioni, precisando che la materia oggetto del provvedimento in esame, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della costituzione, è di competenza esclusiva delle Regioni e che il rappresentante dell’ANCI ha condiviso quanto espresso dai rappresentanti delle regioni e che, in quella sede, sono state concordate, tra i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI ulteriori modifiche, sulle quali i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunità hanno convenuto, proponendo un nuovo testo recante una apposita previsione per determinare la ricettività massima dei micro-nidi nei luoghi di lavoro (fino a 10 bambini) senza indicazione del numero minimo; CONSIDERATO che nella seduta di questa conferenza del 19 dicembre 2002, il provvedimento è stato rinviato su richiesta dei presidenti delle Regioni per ulteriori approfondimenti, condivisa dall’ANCI, UPI e UNCEM; RILEVATO la nota del 17.02.03 con la quale il Ministro per le pari opportunità ha trasmesso nuovamente il testo del provvedimento; CONSIDERATO che in sede tecnica il 18 marzo u.s.sono state concordate alcune modifiche al testo del provvedimento, trasmesse con successiva nota del Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità del 24 marzo 2003; VISTA la nota del 1° aprile 2003 con al quale l’ANCI ha proposto una modifica l testo concordato, inviata alle Regioni e alle Amministrazioni centrali per le loro valutazioni; VISTE le successive note dell’8 aprile 2003 della Regione Veneto che a nome del Coordinamento interregionale ha comunicato di condividere la proposta dell’ANCI e del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno comunicato avviso favorevole alla suddetta proposta; CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta di questa conferenza, i Presidnetei delle regioni hanno espresso avviso favorevole all’adozione della delibera i oggetto, precisando comunque che il provvedimento è lesivo dell’autonomia regionale; CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta il rappresentante dell’ANCI e i presidenti UPI e UNCEM hanno espresso avviso favorevole; DELIBERA la definizione dei seguenti standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.70, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n.448. Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura vengono definiti i seguenti standard minimi organizzativi: 1. i micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti. L’ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo. 2. le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido. 3. l’ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio. L’apertura dei micro-nidi è concordata tea l’ente gestore e i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino. 4. il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido 5. la superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. 6. devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo riposo e igiene personale. Le funzioni dio gioco pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età. Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi. 7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l’accessibilità e l’agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori. 8. nella carta del servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte dei genitori.

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Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
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